Abbiamo il piacere di presentarvi la F.I.A.F. (Federazione Italiana Associazioni Feline) i cui Soci da anni si dedicano con amore al gatto.... [continua] |
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Capitolo I - Nome - Durata - Sede - Scopi
Articolo 1
La Federazione Italiana Associazioni Feline (FIAF) è regolamentata dal presente statuto, è apolitica, non a scopo di lucro e la sua durata è illimitata.
Articolo 2
La FIAF ha sede presso il domicilio del Presidente o in altro luogo deliberato dal
Consiglio Direttivo. Essa può istituire altre sedi, filiali o
dipendenze in Italia e all’estero.
La FIAF ha lo scopo di incoraggiare l’allevamento e lo studio della genetica,
dell’ etologia e della patologia dei felini domestici, di migliorare e
diffondere le diverse razze e varietà e promuovere ogni iniziativa inerente il
benessere e la salute del gatto e diffondere la sua conoscenza come animale
sociale. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali la FIAF compirà atti
necessari e/o utili e potrà costituire commissioni e comitati scientifici,tecnici e culturali.
Capitolo II - Soci: Ammissioni, dimissioni ed espulsioni
Articolo 3
L’adesione all’Associazione è volontaria ed avviene secondo modalità e termini di cui al successivo art. 4. Possono associarsi tutti i cittadini, senza distinzione di sesso, età, razza, religione, le persone giuridiche, gli Enti e le Associazioni che si riconoscono negli obbiettivi perseguiti dalla FIAF.
Articolo 4
La domanda di ammissione a socio, redatta su apposito
modulo predisposto da FIAF e accompagnato dalla quota sociale annuale, dovrà
essere presentata dall’ interessato alla Segreteria Generale.
Il Segretario Generale inoltra la domanda al Consiglio
Direttivo per l’accettazione o il rifiuto della stessa. L’invio o la consegna
della tessera è da intendersi quale atto di accettazione da parte
dell’Associazione nei confronti del nuovo socio.
La domanda di ammissione a socio potrà essere rifiutata
dal Consiglio Direttivo con decisione motivata.
Il socio rifiutato dal Consiglio Direttivo, la cui
decisione dovrà essere presa entro trenta giorni dall’inoltro della domanda di
ammissione a socio, potrà ricorrere allegando copia del rifiuto motivato, al
medesimo Consiglio Direttivo entro trenta giorni dalla ricezione del rifiuto
stesso.
Il Consiglio Direttivo dovrà provvedere in merito entro
sessanta giorni dalla ricezione del ricorso.
L’Assemblea dei Delegati Territoriali su richiesta dei
soci potrà comunque deliberare in merito confermando o annullando la decisione
del Consiglio Direttivo.
Tutti i soci sono tenuti:
Tutti i soci, di ogni categoria, possiedono gli stessi
diritti e possono partecipare a tutte le iniziative promesse dall’Associazione.
Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto nelle
Assemblee Territoriali, diritto che possono esercitare direttamente o per delega scritta.
Ogni socio che lo desideri può assistere, quale semplice
uditore, all’Assemblea dei Delegati Territoriali (senza comunque alcun obbligo
di convocazione).
In alcuni casi a discrezione del Presidente
dell’Assemblea potrà essere richiesto ai soci uditori presenti di lasciare il
luogo dove si svolge la seduta, per un determinato lasso di tempo, al fine di
poter continuare la riunione a porte chiuse per la particolarità
dell’argomento.
I soci fondatori sono equiparati ai soci ordinari.
La quota di adesione deve essere corrisposta entro il 31
Gennaio di ogni anno, pena la perdita della qualità di socio.
Il periodo associativo va dal 1 Gennaio al 31 Dicembre.
Articolo 5
La FIAF è composta dalle seguenti categorie di soci:
Possono far parte dell’Associazione solo in qualità di soci aderenti coloro che esercitano
abitualmente il commercio di animali da compagnia o sono titolari, anche
tramite società, di negozi di animali.
A tale scopo non si considerano atti di commercio felino la vendita di prodotti del proprio allevamento.
Articolo 6
La qualità di socio si perde per:
Capitolo III - Amministrazione
Articolo 7
Sono organi della FIAF:
Capitolo IV - L’Assemblea dei Delegati Territoriali
Articolo 8
L’Assemblea dei Delegati Territoriali è composta da tutti
i delegati eletti a maggioranza dalle sezioni territoriali come da regolamento (massimo 2 per sezione).
Si riunisce una volta all’anno in via ordinaria; in via straordinaria ogni qualvolta
un quarto dei delegati inoltre richiesta oppure su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo.
I delegati territoriali durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Articolo 9
Compito dell’Assemblea dei Delegati Territoriali è:
Capitolo V – Il Consiglio Direttivo
Articolo 10
Il Consiglio Direttivo è composto da 3 a 7 membri che restano in carica per un triennio e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo elegge tra i propri membri il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere. Il Presidente è eletto dall’Assemblea dei delegati.
Articolo 11
Il Consiglio Direttivo viene convocato con 15 giorni di preavviso ordinariamente e con almeno 5 giorni di preavviso in caso di urgenti gravi motivi dal Presidente su iniziativa propria o su richiesta di almeno tre consiglieri. Il consigliere che non interverrà a tre consigli a qualsiasi titolo e per qualsiasi causa nell’arco di un anno solare sarà considerato decaduto ed entrerà nel consiglio il primo dei non eletti immediatamente dal primo consiglio successivo all’ ultimo del quale è stato assente. La convocazione dovrà indicare l’ordine del giorno.
Articolo 12
Il presidente del Consiglio Direttivo rappresenta
legalmente la FIAF e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo.
Sta in giudizio con potere di resistere e di agire, ha
poteri negoziali di ordinaria amministrazione. In caso di sua assenza o di
temporaneo impedimento delega le sue funzioni al vicepresidente o al
consigliere più anziano come tesseramento.
Articolo 13
Il Consiglio Direttivo opera per il benessere della FIAF
nei limiti consentitegli dallo statuto e dei regolamenti vigenti.
A tale scopo:
Articolo 14
Tutte le delibere che il Consiglio Direttivo adotterà sono valide fino alla loro eventuale revoca da parte dell’Assemblea dei delegati. Ad ogni Assemblea si dovranno esaminare e valutare i provvedimenti normativi presi dal Consiglio Direttivo.
Capitolo VI – Il Consiglio Probiviri
Articolo 15
Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 membri eletti dal congresso dei delegati i quali durano in carica tre anni e possono essere rieletti. Almeno un membro del Collegio deve essere esperto in giurisprudenza. Il Collegio elegge al suo interno un presidente ed un segretario. La carica di Probiviro รจ incompatibile con qualsiasi altra carica, sia nazionale che regionale, compresa quella del delegato. Agiscono quale collegio arbitrale irrituale con competenza disciplinare nei conflitti tra organi della FIAF e gli associati. Devono deliberare entro 80 (ottanta) giorni dalla notifica dell’esposto. La decorrenza dei termini non ammette proroghe.
Capitolo VII – Provvedimenti disciplinari
Articolo 16
Il Collegio dei Probiviri può adottare i seguenti provvedimenti di ordine disciplinare:
Capitolo VIII – Collegio dei Revisori dei Conti
Articolo 17
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti che durano in carica tre anni e sono rieleggibili; sono nominati dall’Assemblea dei Delegati, non necessariamente tra i soci della FIAF. Tutti i membri dovranno essere Ragionieri o Dottori in Economia e Commercio. Il Collegio nomina nel proprio ambito un presidente. Loro compito è il controllo dell’esattezza e della regolare tenuta dei conti e dei libri contabili da parte del Consiglio Direttivo. Dovranno inoltre esprimere un parere di merito sull’andamento della gestione annuale.
Capitolo IX – Commissione Libro Origini
Articolo 18
La Commissione Libro Origini ha il compito di tenere aggiornati e custodire il libro origini italiano e le carte di registrazione. E’ composta da tre membri nominati dal Consiglio Direttivo tra i soci e dura in carica tre anni. Essa delibera a maggioranza dei suoi membri.
Capitolo X – Patrimonio ed Esercizio Finanziario
Articolo 19
Le risorse finanziarie della FIAF sono costituite da:
Articolo 20
L’esercizio finanziario va dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo redige il rendiconto economico finanziario, sia preventivo che consuntivo da sottopore all’approvazione dell’assemblea. Per la natura e finalità dell’Associazione gli eventuali utili derivanti dalla chiusura dell’esercizio dovranno essere reinvestiti nell’Associazione e non saranno in alcun modo ripartibili.
Capitolo XI – Regolamento generale – Modifiche dello statuto – Scioglimento
Articolo 21
Per l’applicazione delle norme contenute nel presente statuto e per meglio disciplinare lo svolgimento delle varie attività dell’Associazione, il Consiglio Direttivo redigerà un regolamento generale che dovrà essere approvato dall’Assemblea e non potrà comunque derogare a quanto stabilito dal presente Statuto.
Articolo 22
Ogni modifica al presente statuto sarà materia riguardante l’Assemblea dei Delegati che
in tale sede dovrà deliberare con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto.
Stessa sede e stessa maggioranza è prevista per lo scioglimento della FIAF, con la devoluzione
del patrimonio secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di associazioni.
Capitolo XII – Disposizioni finali
Articolo 23
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le norme del Codice Civile.
Capitolo XIII – Foro competente
In caso di controversie è competente il Foro di Grosseto.