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Abbiamo il piacere di presentarvi la F.I.A.F. (Federazione Italiana Associazioni Feline) i cui Soci da anni si dedicano con amore al gatto.... [continua]


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CONVENZIONI

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STATUTO

N. 3466 DI REP. - N.2131 PROG.

Capitolo I - Nome - Durata - Sede - Scopi

Articolo 1

La Federazione Italiana Associazioni Feline (FIAF) è regolamentata dal presente statuto, è apolitica, non a scopo di lucro e la sua durata è illimitata.

Articolo 2

La FIAF ha sede presso il domicilio del Presidente o in altro luogo deliberato dal Consiglio Direttivo. Essa può istituire altre sedi, filiali o dipendenze in Italia e all’estero.
La FIAF ha lo scopo di incoraggiare l’allevamento e lo studio della genetica, dell’ etologia e della patologia dei felini domestici, di migliorare e diffondere le diverse razze e varietà e promuovere ogni iniziativa inerente il benessere e la salute del gatto e diffondere la sua conoscenza come animale sociale. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali la FIAF compirà atti necessari e/o utili e potrà costituire commissioni e comitati scientifici,tecnici e culturali.

Capitolo II - Soci: Ammissioni, dimissioni ed espulsioni

Articolo 3

L’adesione all’Associazione è volontaria ed avviene secondo modalità e termini di cui al successivo art. 4. Possono associarsi tutti i cittadini, senza distinzione di sesso, età, razza, religione, le persone giuridiche, gli Enti e le Associazioni che si riconoscono negli obbiettivi perseguiti dalla FIAF.

Articolo 4

La domanda di ammissione a socio, redatta su apposito modulo predisposto da FIAF e accompagnato dalla quota sociale annuale, dovrà essere presentata dall’ interessato alla Segreteria Generale.
Il Segretario Generale inoltra la domanda al Consiglio Direttivo per l’accettazione o il rifiuto della stessa. L’invio o la consegna della tessera è da intendersi quale atto di accettazione da parte dell’Associazione nei confronti del nuovo socio.
La domanda di ammissione a socio potrà essere rifiutata dal Consiglio Direttivo con decisione motivata.
Il socio rifiutato dal Consiglio Direttivo, la cui decisione dovrà essere presa entro trenta giorni dall’inoltro della domanda di ammissione a socio, potrà ricorrere allegando copia del rifiuto motivato, al medesimo Consiglio Direttivo entro trenta giorni dalla ricezione del rifiuto stesso.
Il Consiglio Direttivo dovrà provvedere in merito entro sessanta giorni dalla ricezione del ricorso.
L’Assemblea dei Delegati Territoriali su richiesta dei soci potrà comunque deliberare in merito confermando o annullando la decisione del Consiglio Direttivo.

Tutti i soci sono tenuti:

  1. Alla osservanza del presente Statuto, dei regolamenti e di tutte le delibere assunte dagli Organi Sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie;
  2. A frequentare l’Associazione collaborando con gli Organi Sociali per la realizzazione delle finalità associative;
  3. A non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con lo spirito che anima l’attività associativa;
  4. Al pagamento della quota associativa annuale e delle altre quote richieste per la partecipazione a determinate iniziative, secondo le modalità ed i termini fissati dal Consiglio Direttivo.

Tutti i soci, di ogni categoria, possiedono gli stessi diritti e possono partecipare a tutte le iniziative promesse dall’Associazione.
Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto nelle Assemblee Territoriali, diritto che possono esercitare direttamente o per delega scritta.
Ogni socio che lo desideri può assistere, quale semplice uditore, all’Assemblea dei Delegati Territoriali (senza comunque alcun obbligo di convocazione).
In alcuni casi a discrezione del Presidente dell’Assemblea potrà essere richiesto ai soci uditori presenti di lasciare il luogo dove si svolge la seduta, per un determinato lasso di tempo, al fine di poter continuare la riunione a porte chiuse per la particolarità dell’argomento.
I soci fondatori sono equiparati ai soci ordinari.
La quota di adesione deve essere corrisposta entro il 31 Gennaio di ogni anno, pena la perdita della qualità di socio.
Il periodo associativo va dal 1 Gennaio al 31 Dicembre.

Articolo 5

La FIAF è composta dalle seguenti categorie di soci:

  1. Soci Fondatori: si considerano tali i soci che hanno partecipato all’atto costitutivo.
  2. Soci Ordinari: si considerano tali i soci che aderiscono all’Associazione, previa presentazione di apposita domanda scritta secondo modalità e termini contenuti nel presente Statuto.
  3. Soci Onorari e Benemeriti: si considerano tali coloro che vengono insigniti di tale qualifica per volontà del Consiglio Direttivo a fronte del costante impegno profuso all’interno dell’Associazione, per benemerenze verso l’Associazione o per importanti studi a livello genetico, scientifico e tecnico sul gatto. Detti soci non pagano la quota annuale.
  4. Soci Aderenti: non hanno diritto di voto.

Possono far parte dell’Associazione solo in qualità di soci aderenti coloro che esercitano abitualmente il commercio di animali da compagnia o sono titolari, anche tramite società, di negozi di animali.
A tale scopo non si considerano atti di commercio felino la vendita di prodotti del proprio allevamento.

Articolo 6

La qualità di socio si perde per:

  1. Mancato versamento della quota sociale entro la scadenza prevista,
  2. Espulsione per mancata osservanza dello statuto,
  3. Altre cause previste dalla legge.

Capitolo III - Amministrazione

Articolo 7

Sono organi della FIAF:

  1. L’Assemblea dei Delegati Territoriali,
  2. Il Consiglio Direttivo ed il suo Presidente,
  3. Il collegio dei probiviri,
  4. Il collegio dei revisori dei conti,
  5. La commissione del libro origini.

Capitolo IV - L’Assemblea dei Delegati Territoriali

Articolo 8

L’Assemblea dei Delegati Territoriali è composta da tutti i delegati eletti a maggioranza dalle sezioni territoriali come da regolamento (massimo 2 per sezione).
Si riunisce una volta all’anno in via ordinaria; in via straordinaria ogni qualvolta un quarto dei delegati inoltre richiesta oppure su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo.
I delegati territoriali durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Articolo 9

Compito dell’Assemblea dei Delegati Territoriali è:

  1. Eleggere il Presidente ed i membri del Consiglio Direttivo.
  2. Approvare o revocare in sede ordinaria o straordinari le delibere adottate dal Consiglio Direttivo che sono valide fino ad eventuale revoca in rispetto all’articolo 14.
  3. Emanare norme e regolamenti, esaminare e approvare o meno le istanze e proposte provenienti dalle sezioni territoriali.
  4. Ratificare la relazione del presidente Consiglio Direttivo sull’andamento della gestione.
  5. Esaminare ed approvare il rendiconto economico e il bilancio di previsione annuale predisposto dal Consiglio Direttivo.
  6. Deliberare lo scioglimento della FIAF e la conseguente devoluzione del patrimonio sociale a maggioranza dei tre quarti degli aventi diritto.
  7. Eleggere il collegio dei probiviri e dei revisori dei conti.
  8. Modificare lo statuto e i regolamenti.

Capitolo V – Il Consiglio Direttivo

Articolo 10

Il Consiglio Direttivo è composto da 3 a 7 membri che restano in carica per un triennio e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo elegge tra i propri membri il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere. Il Presidente è eletto dall’Assemblea dei delegati.

Articolo 11

Il Consiglio Direttivo viene convocato con 15 giorni di preavviso ordinariamente e con almeno 5 giorni di preavviso in caso di urgenti gravi motivi dal Presidente su iniziativa propria o su richiesta di almeno tre consiglieri. Il consigliere che non interverrà a tre consigli a qualsiasi titolo e per qualsiasi causa nell’arco di un anno solare sarà considerato decaduto ed entrerà nel consiglio il primo dei non eletti immediatamente dal primo consiglio successivo all’ ultimo del quale è stato assente. La convocazione dovrà indicare l’ordine del giorno.

Articolo 12

Il presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente la FIAF e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo.
Sta in giudizio con potere di resistere e di agire, ha poteri negoziali di ordinaria amministrazione. In caso di sua assenza o di temporaneo impedimento delega le sue funzioni al vicepresidente o al consigliere più anziano come tesseramento.

Articolo 13

Il Consiglio Direttivo opera per il benessere della FIAF nei limiti consentitegli dallo statuto e dei regolamenti vigenti.
A tale scopo:

  1. Compie ogni atto necessario e/o utile per il raggiungimento degli scopi sociali;
  2. Esplica l’ordinaria e straordinaria amministrazione interna della FIAF;
  3. Promulga i regolamenti utili per svolgere le attività sociali;
  4. Nomina i componenti la commissione L.O.;
  5. Istituisce le commissioni necessarie per conseguire gli scopi sociali delegando loro proprio competenti;
  6. Coordina e approva esposizioni, mostre o rassegne;
  7. Nomina i componenti la commissione delle esposizioni;
  8. Nomina i componenti la commissione scientifica.

Articolo 14

Tutte le delibere che il Consiglio Direttivo adotterà sono valide fino alla loro eventuale revoca da parte dell’Assemblea dei delegati. Ad ogni Assemblea si dovranno esaminare e valutare i provvedimenti normativi presi dal Consiglio Direttivo.

Capitolo VI – Il Consiglio Probiviri

Articolo 15

Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 membri eletti dal congresso dei delegati i quali durano in carica tre anni e possono essere rieletti. Almeno un membro del Collegio deve essere esperto in giurisprudenza. Il Collegio elegge al suo interno un presidente ed un segretario. La carica di Probiviro รจ incompatibile con qualsiasi altra carica, sia nazionale che regionale, compresa quella del delegato. Agiscono quale collegio arbitrale irrituale con competenza disciplinare nei conflitti tra organi della FIAF e gli associati. Devono deliberare entro 80 (ottanta) giorni dalla notifica dell’esposto. La decorrenza dei termini non ammette proroghe.

Capitolo VII – Provvedimenti disciplinari

Articolo 16

Il Collegio dei Probiviri può adottare i seguenti provvedimenti di ordine disciplinare:

  1. Richiamo scritto,
  2. Sospensione fino a un massimo di 3 (tre) anni,
  3. Espulsione.

Capitolo VIII – Collegio dei Revisori dei Conti

Articolo 17

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti che durano in carica tre anni e sono rieleggibili; sono nominati dall’Assemblea dei Delegati, non necessariamente tra i soci della FIAF. Tutti i membri dovranno essere Ragionieri o Dottori in Economia e Commercio. Il Collegio nomina nel proprio ambito un presidente. Loro compito è il controllo dell’esattezza e della regolare tenuta dei conti e dei libri contabili da parte del Consiglio Direttivo. Dovranno inoltre esprimere un parere di merito sull’andamento della gestione annuale.

Capitolo IX – Commissione Libro Origini

Articolo 18

La Commissione Libro Origini ha il compito di tenere aggiornati e custodire il libro origini italiano e le carte di registrazione. E’ composta da tre membri nominati dal Consiglio Direttivo tra i soci e dura in carica tre anni. Essa delibera a maggioranza dei suoi membri.

Capitolo X – Patrimonio ed Esercizio Finanziario

Articolo 19

Le risorse finanziarie della FIAF sono costituite da:

  1. Tutti i beni mobili ed immobili di proprietà della FIAF,
  2. Ogni residuo attivo di esercizio,
  3. Ogni lascito o donazione,
  4. Il contributo corrisposto dai soci,
  5. Ogni somma corrisposta dai soci per le pratiche libro origini,
  6. Qualsiasi provento derivante dalla organizzazione o collaborazione a manifestazioni esoositive,
  7. Ogni altra eventuale entrata.

Articolo 20

L’esercizio finanziario va dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo redige il rendiconto economico finanziario, sia preventivo che consuntivo da sottopore all’approvazione dell’assemblea. Per la natura e finalità dell’Associazione gli eventuali utili derivanti dalla chiusura dell’esercizio dovranno essere reinvestiti nell’Associazione e non saranno in alcun modo ripartibili.

Capitolo XI – Regolamento generale – Modifiche dello statuto – Scioglimento

Articolo 21

Per l’applicazione delle norme contenute nel presente statuto e per meglio disciplinare lo svolgimento delle varie attività dell’Associazione, il Consiglio Direttivo redigerà un regolamento generale che dovrà essere approvato dall’Assemblea e non potrà comunque derogare a quanto stabilito dal presente Statuto.

Articolo 22

Ogni modifica al presente statuto sarà materia riguardante l’Assemblea dei Delegati che in tale sede dovrà deliberare con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto.
Stessa sede e stessa maggioranza è prevista per lo scioglimento della FIAF, con la devoluzione del patrimonio secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di associazioni.

Capitolo XII – Disposizioni finali

Articolo 23

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le norme del Codice Civile.

Capitolo XIII – Foro competente

In caso di controversie è competente il Foro di Grosseto.